(Italiano) Come tutelare i nostri amici a 4 zampe

L’articolo 169 comma 6 del Codice della Strada norma il trasporto degli animali domestici.

“Sui veicoli diversi da quelli autorizzati a norma dell’art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, è vietato il trasporto di animali domestici in numero superiore a uno e comunque in condizioni da costituire impedimento o pericolo per la guida.
E’ consentito il trasporto di soli animali domestici, anche in numero superiore, purché custoditi in apposita gabbia o contenitore o nel vano posteriore al posto di guida appositamente diviso da rete od altro analogo mezzo idoneo che, se installati in via permanente, devono essere autorizzati dal competente ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C.”

Ma cosa succede in caso di incidente?

Nel caso in cui la responsabilità dell’incidente sia dell’altro veicolo vi verranno risarciti tutti i danni compresi quelli subiti dagli animali presenti nell’abitacolo, ma solo se trasportati secondo la norma sopra riportata.

Nel caso in cui la responsabilità dell’incidente sia vostra non è previsto nessun risarcimento per gli animali trasportati anche se correttamente.

Molte compagnie attualmente prevedono una copertura KASKO a valore intero che potete integrare nella vostra polizza assicurativa.

Fateci un pensierino e Buon viaggio!

Fonte Genertel
www.zampeinviaggio.it

Postato il 06 ottobre

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